Convegno
sul "70° anniversario delle leggi
eccezionali fasciste"
Relazione di VASSALLI
Signor Presidente della Repubblica,
voglia acconsentire anche a me, come ultimo dei relatori di questa mattinata
di aggiungere il mio benvenuto in questa sala quasi contigua, come accennava
il presidente Bufalini a quella dove si svolsero per sedici anni giudizi,
se così dobbiamo chiamarli, del Tribunale speciale per la difesa dello
Stato, e dove rifulse, forse ignoto ai più, il coraggio sereno di tanti
uomini amanti della libertà che tennero alto, durante il processo e
poi nei molti anni di carcere, il nome della Patria.
La celebrazione si svolge il giorno stesso dell'entrata in vigore della
legge istitutiva, settant'anni dopo.
Pietro Amendola, carissimo amico, vi teneva particolarmente a che la
cerimonia si svolgesse in questo giorno e, organizzando le cose fino
da prima dell'estate, vi è è riuscito, e vi è riuscito anche con la
Sua presenza, signor Presidente.
Io mi soffermerò solamente su alcuni elementi, in modo alieno da ogni
retorica, anche perché vi sono stati interventi molto qualificati questa
mattina. Il Tribunale speciale, nella storia dell'ordinamento giuridico
dello Stato italiano, presenta forti elementi di rottura, ma anche,
in minor misura, qualche elemento di continuità. Quest'ultima nel senso
che esso riuscì ad inserirsi nell'ordinamento giudiziario preesistente,
assorbendo a poco a poco, nel corso degli anni i compiti di tribunali
preesistenti, basti pensare nel 1941 a tutta la competenza dei tribunali
militari, salvo per i reati commessi in zona di operazione.
Soprattutto nel senso che dopo occorsero all'Italia, sia pure dopo la
sua soppressione, intervenuta il 29 luglio 1943, occorsero, dopo il
1944, speciali procedure devolute alle corti ordinarie e quelle procedure
continuarono ad aver vigore dopo l'Italia repubblicana. Gli elementi
di rottura furono però prevalenti, in linea con quel carattere rivoluzionario
che il guardasigilli Alfredo Rocco assegnava al nuovo ordinamento instauratosi
negli anni 1925-26 e in corrispondenza con una realtà assai dura. Innanzitutto
vi fu rottura, come è noto, sul piano della costituzionalità. Mi limito
a ricordare, lo ha già fatto la dottoressa Paciotti, l'art. 71 dello
Statuto albertino sul piano della Costituzione formale e l'art. 500
del Codice Finocchiaro, aprile del 1913, sul piano della Costituzione
materiale. L'art. 71 dello Statuto albertino del '48, nostra Costituzione
dell'epoca, anche se non Costituzione rigida, stabiliva che "niuno può
essere distolto dai suoi giudici naturali e non potranno perciò essere
creati tribunali e commissioni straordinari". La costituzionalità del
nuovo tribunale fu contestata da pochi coraggiosi parlamentari al momento
della discussione del disegno del legge, alla Camera come al Senato.
Mi sembra doveroso ricordarne i nomi: per il Senato: Vollemborg, Campello,
Damassia, Bergamini e Francesco Ruffini, ma soprattutto l'insigne penalista
Alessandro Stoppato; mentre, prima, alla Camera avevano votato contro
il nuovo tribunale dodici deputati dell'opposizione, mentre altri ventisette
si erano allontanati dall'aula. I dodici erano Pivano, Poggi, Scotti,
Viola, Fazio, Gasparotto, Dusotto, Danza di Trabia, Pasqualino Vassallo,
Bavaro e Soleri. Gasparotto, all'approvazione della legge, si dimise
anche da vicepresidente della Camera. L'on. Scotti, del partito dei
Contadini e già aventiniano, fu picchiato, insultato e cacciato dai
deputati fascisti fuori di Montecitorio. Aveva infatti in un primo tempo
detto che avrebbe votato a favore. Altri episodi del genere accaddero,
sempre alla Camera, perché quando si avvicinarono degli aventiniani
come Alessandro Bocconi e come Costantino Lazzari (socialista massimalista
e primo socialista unitario), furono riconosciuti e selvaggiamente picchiati.
Volevano recarsi ad assistere alla seduta dalla tribuna del pubblico
e della stampa perché erano appunto aventiniani. Forse è opportuno ricordare
che mancavano dall'aula della Camera tutti i deputati aventiniani e
i deputati comunisti che erano stati dichiarati decaduti nello stesso
giorno.
La straordinarietà del Tribunale speciale fu mascherata dai proponenti
e dagli intervenuti a favore, appunto, con l'aggettivo "speciale". Ma
la sua straordinarietà era in re ipsa, se si pensa che all'origine la
sua durata fu stabilita sempre nella legge del 25 novembre 1926 in cinque
anni. L'aporia fu poi sanata con le prologhe quinquennali che ne prolungarono
l'esistenza e il funzionamento, tra l'altro allargandone progressivamente
la competenza, fino alla caduta del regime. Ricordo, in connessione
con il tema della costituzionalità, due elementi ulteriori di rottura
col passato: immediata entrata in funzione anche per i reati per cui
già erano in corso procedimento ordinari (per esempio Corti d'Assise,
tribunali ordinari, tribunali militari) "con devoluzione - queste sono
le parole dell'art. 7 comma ultimo della legge - nello stato in cui
si trovano alla cognizione del Tribunale speciale", e soprattutto l'esclusione
di ogni ricorso o altro mezzo di impugnazione, sancita nel penultimo
capoverso di detto art. 7.
Era prevista come è noto soltanto una revisione, la quale, per altro,
non riuscì mai ad avere luogo in alcun caso, anzi ricordo occasionalmente
una memoria redatta personalmente da Umberto Terracini per sostenere
l'illegittimità della mancanza assoluta di motivazione nel rigetto della
istanza di revisione da lui proposta.
Questa esclusione, a cominciare appunto dal ricorso per Cassazione e
di ogni impugnazione, si poneva anche contro l'art. 500 del Codice di
procedura penale 1913, che ben può dirsi appartenesse alla cosiddetta
Costituzione materiale del Paese in quanto esprimente un principio di
alta civiltà. L'art. 151 della nostra Costituzione del 1948, nel sancire
la ricorribilità in Cassazione di ogni provvedimento giurisdizionale
ordinario speciale per violazione di legge, ha certamente tenuto conto
anche di quei foschi e inammissibili precedenti. Sul piano poi della
tradizione giuridica furono altrettanto gravi. Vi fu l'introduzione
della pena di morte che comparve in Italia nei primi articoli, da 1
a 6, nella legge del 25 novembre 1926. Proprio per i delitti contro
lo Stato ivi indicati i previsti tra cui l'attentato al re e al capo
del Governo.
Il primo era previsto già nel codice Zanardelli e nei codici precedenti
ma non con quella pena.
Il secondo era stato introdotto, combinazione delle date, proprio con
una legge del 25 novembre 1925 in cui si parificava l'attentato al capo
del Governo, al re, alla regina e al principe ereditario, ma sempre
naturalmente con le pene più gravi fino all'ergastolo di quella che
fu poi sancita un anno dopo. E certamente questa si può chiamare una
grave rottura della nostra tradizione giuridica se si pensa che la pena
di morte è da noi scomparsa da trentasette anni e in Toscana non esisteva
più dal 1859. L'applicazione di essa cominciò nel 1928 con l'udienza
tenuta a Lucca dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato nei
confronti del comunista Michele della Maggiora e fu eseguita a Lucca
dove appunto si era trasferito il tribunale.
E' un processo famoso questo perché fu fatta contestare in tutti modi,
per ordine pare di Mussolini al presidente Cristini di allora, la imputazione
di strage che portava alla pena di morte mentre l'imputato era colpevole
di un duplice omicidio. E molto discusse anche la difesa su questa posizione
giuridica.
E poi fino al 1943 la pena di morte ebbe esecuzione in altri trenta
casi su sentenza del Tribunale speciale, compresi i tre attentatori
al duce: Bovone, Sbardellotto e Schirru, volendo indicare con nome di
attentato quelli che non erano che atti preparatori o addirittura semplici
intenzioni, sia pure dichiarate come nel caso Schirru. E' però da ricordare
che l'introduzione della pena di morte avvenne in un tragico contesto
e con contenuti particolarmente crudi. Tutti ricordano che nel '26,
dopo il caso Zamboni e Capello dell'anno precedente, erano avvenuti
tre attentati a Mussolini: quello dell'inglese ritenuta poi inferma
di mente. Violet Gibson, il 9 aprile a Roma, l'attentato dell'anarchico
Gino Lucchetti il 9 settembre in Roma e il presunto attentato di Aneto
Zamponi, barbaramente ucciso nella calca a Bologna il 31 ottobre. Come
ho detto, l'attentato al capo del Governo era già stato introdotto con
legge 24 dicembre 1925, m con la pena dell'ergastolo. Dopo il 31 ottobre
si scatenò la campagna per la pena di morte. Il 31 ottobre 1926 in Bologna
vi era stato l'immediato linciaggio del quindicenne Anteo Zamboni, tutt'altro
che individuato come sicuro autore dello sparo contro l'on. Mussolini.
La reazione si scatenò in modo organico e determinato: non solo rappresaglie,
incendi, devastazioni d'ogni specie contro antifascisti, loro case e
loro giornali.
Sin dal 5 novembre 1926 i ministri dell'Interno e della Giustizia presentarono
una serie di proposte preventive e repressive e già il 9 novembre la
Camera dei Deputati era convocata in seduta straordinaria per l'approvazione
del disegno di legge denominato "Provvedimenti per la difesa dello Stato".
Proclamata previamente la decadenza di tutti i deputati dell'opposizione
(i 123 aventiniani e i deputati comunisti), e una volta passatisi all'esame
del disegno di legge, il relatore Manaresi, tra le altre considerazioni
a favore della introduzione della pena di morte, cita espressamente
i quattro attentati subiti dal duce e considera che "le folle che in
Bologna, il 31 ottobre, fecero giustizia sommaria del delinquente che
aveva osato alzare la mano armata contro la sacra persona del Duce,
hanno espresso la volontà decisiva della Nazione, hanno percorso l'opera
dei legislatori e dei giudici, hanno additato, tra il consenso di tutto
il popolo, alla nostra assemblea la via da seguire". Il linciaggio viene
additato alla Camera come salutare passaggio verso la pena capitale.
Anzi questa viene esaltata come linciaggio.
Fosco e sanguinario è dunque il ritorno alla pena di morte, come fosca
è la nascita, coeva del Tribunale Speciale. Altre rotture della tradizione
giuridica liberale e al tempo stesso rovesciamento del politico in vigore,
furono l'incriminazione della partecipazione ad associazioni politiche
non in linea con gli orientamenti del partito dominante, che diviene
partito unico. Questo ci porta ad un contesto ordinamentale più ampio,
iniziato nel 1925 dopo il discorso del 3 gennaio, che vuol segnare la
fine del periodo di turbamneto ed incertezze seguito all'assassinio
del deputato socialista unitario Giacomo Matteotti, avvenuto il 10 giugno
1924. A proposito del contesto legislativo nel quale fu intrododtto
il Tribunale Speciale ho parlato dell'introduzione di nuove figure criminose,
di gravi aumenti di pena con largo ricorso all'ergastolo e dell'introduzione
della pena di morte.
Ma il contesto è ben più vasto, anche se le tappe , tra il 1925 eil
1926, furono ben rapide. Tralasciamo il rinnovamenrto delle fonti del
diritto, che è una specie di nuova costituzione, non del tutto priva
di pregi, importante per i decreti- legge e i regolamenti. Tralasciamo
la Carta del Lavoro, e simili caratteristiche del nuovo sistema giuridico
generale creato dalo fascismo dopo l'assicurazione della definitiva
presa del potere in Italia (3 gennaio 1925). Mi riferisco invece ai
provvedimanti preventivi e repressivi, a quelli più specificatamente
diretti a privare le opposizioni vere o presunte, collettive o individuali,
di ogni libertà. La legge 25 novembre n. 2029 (un altro 25 novembre!)
stabilì per tutte le associazioni l'obbligo di comunicazione degli elenchi
dei propri iscritti e delle cariche sociali e di ogni notizia circa
la loro organizzazione ed attività, dando facoltà di scioglimento ai
prefetti. Chiara soppressione del diritto di associazione politica per
atto amministrativo e preludio di quanto avverrà con il nuovo testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza dell'anno seguente, che scioglierà
formalamente i partiti politici diversi dal P.N.F.
Segue, fondamentale nella triste istoria, la legge del 31 gwnnaio 1926,
n. 10, che commina la perdita della cittadinanaza, il sequestro e la
confisca dei beni nei confronti degliu esuli, cioè di quanti commetatno
all'estero un fatto diretto a turbare l'ordine pubblico nel regno o
da cui possa derivare danno agli interessi dell'italia o diminuzione
del buon nome o del prestigio dell'Italia, anche se il fatto non costituisce
reato". Anche qui un provvedimanto amministrativo, fonadato sulla natura
non necessariamente penale del fatto, ma con conseguenze gravi quanto
una pena in senso strettoe , in caso di sequestri o confisce per famiglie
di esuli poveri rimasti in italia, più di una pena. Ricomincia così
quella vecchia e barbarica strada, ben conosciuta, propria dei regimi
reazionari, secodo cui si sostituiscono sanzioni amministrative, caraterizzate
da latitudine e vaghezza di presupposti e da discrezionalità di applicazione,
a provvedimenti penali, di competenza della magistratura. Ma quando
si creerà, subito dopo, il Tribunale Speciale, e si pretenderà di riconoscergli
sostanza e struttura giurisdizionali, non vi sarà più bisogno neanche
di queste "truffe delle etichette" e i fatti non costituenti reato diventeranno
tutti reati. La legge 2008 del 25 novembre 1926 crea nuove figure di
reato Ed infatti la legge n. 2008 del 25 novembre 1926 non solo istituirà
il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, ma creerà nei primi
sei articoli nuove figure di reati prima sconosciute, e stabilirà per
talune di queste come peraltre, la pena capitale. Nè infine può essere
dimenticato che proprio nel 1926, e proprio il giorno prima della presentazione
del disegno di legge sul tribunale Speciale alla Camera fu varato il
nuovo testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza 8 che precede di
cinque anni quello del 1931tuttora in gran parte vigente), che introduce
il confino di polizia per gli avversari del regime, offre il quadro
per lo scioglimento dei partiti politici diversi da l Partito nazionale
fascista, delle associazioni e delle organizzazioni che non siano riconducibilki
al fascismo.
Cominciano, nel novembre del 1926, non solo i processi davanti al Tribunale
Speciale, ma le assegnazioni al confino di polizia, prevalentemente
nelle isole. Anche il confino durerà diciassette anni. Ma torniamo al
Tribunale speciale sempre con un taglio giuridico. Esso fu manifestamente
il contrario di un tribunale e cioè di un giudice, se attributo del
giudice si ritiene essere l'imparzialità. Il carattere di organo di
parte risulta anzitutto dalla sua composizione. I giudici erano sette,
di cui uno senza voto, appartenete alla giustizia militare (unico a
vestire in udienza la toga).Il presidente poteva essere un generale
dell'esercito, della milizia, dell'aeronautica o un ammiraglio. Solo
il primo anno, fino alla morte del gen. Sanna, e poi con il gen. Freri
fu dell'esercito; poi sino alla fine sempre un generale delle "Milizia
volontaria sicurezza nazionale". Gli altri cinque giudici dovevano essere
tutti consoli (e cioè colonnelli o tenenti colonnelli) della milizia
(ovviamente sedevano tutti in divisa).Più organo di parte di questo
sarebbe difficile immaginare. Del resto Mussolini aveva detto in Senato,
al momento della conclusione della discussione della legge, intendendo
con ciò rivendicare l'imparzialità del tribunale (e sembra perfino impossibile):
"Esso sarà composto da persone scelte da me e assolutamente e per ogni
verso insospettabili!".
Il giuramento del presidente e dei giudici era di "obbedire agli ordini
del Duce senza discuterli e di servire la causa della rivoluzione fascista
con tutte le mie forze e se necessario con il mio sangue". In fondo,
se si pensa alle circostanze da cui il Tribunale nacque, e cioè gli
attentati al Duce del 1925 e del 1926, esso fu sin dall'origine un tribunale
costituito dalla persona offesa dai reati di cui si sarebbe dovuto giudicare.
Nella sentenza di morte pronunciata contro Michele Schirru il 2 maggio
1931 si legge testualmente "Chi attenta alla vita del Duce attenta alla
grandezza dell'Italia, attenta all'umanità, perchè il Duce appartiene
all'umanità". Tra l'altro - come è noto - Schirru non aveva neanche
attentato, ma aveva - forse -.pensato di attentare. Ricordo che l'Osservatore
Romano del 1° giugno 1931 comunicava in breve la notizia ai propri lettori
che era stato condannato a morte e fucilato Michele Schirru, ritenuto
colpevole di aver avuto l'intenzione di uccidere il capo del governo".
La polemica, anche se sottintesa, era più che evidente.
Per i giudici vi furono poi modifiche sin dal 1926, nel senso che fu
chiesta la laurea in legge, e nel 1936 nel senso che potettero essere
giudici anche i consoli generali della Milizia, grado corrispondente
a quello di generale di brigata nell'Esercito. Anche per la provenienza
del giudice relatore (sempre senza voto) vi fu un ripensamento.
Si prevedette nello stesso anno 1926, che esso potesse provenire da
ufficiali dell'esercito, marina o aeronautica laureati in legge, da
amgistrati dell'ordine giudiziario ordinario, militare o amministartivo,
da professori universitari di diritto, da avvocati erariali. Anche per
la provenienza del pubblico ministaero vi furono nel corso degli anni
varie modificazioni. Priam il regio avvocato militare, con i suoi sostitutit,
poi, sin dal marzo 1928un procuratore generale apposito, scelto tra
generali, magistrati, professori, avvocati erariali, con uno o più sostituti.
Lo stesso per il giudice istruttore. Quanto alla commissione istruttoria,
essa ebbe composizione analoga al Collegio giudicante: presidente e
vicepresidente generali delle tre Armi o della Milizia, giudici consoli
o seniori (cioè maggiori) della milizia dotati della laurea in legge.
Nota Longhitano -autore di una buon libro sul Tribunale Speciale, pubblicato
nei Quaderni dell'ANPPIA nel 1995 - che attraverso le continue modifiche
della composizione di detti organi si colgono le due esigenze del legislatore:
da un lato dare al Tribunale speciale una fisionomia ben precisa, ponendosi
fuori dalla giurisdizione sia ordinaria che militare; dall'altro, ceracr
di coinvolgere nella gestione dei processi politici il maggior numero
di categorie, per assorbirle e legarle nella realizzazione delle finalità
del regime.
L'accenno alla Commissione istruttoria ci porta a ricordare un'altra
carattteristica del Tribunale Speciale, contratria ad ogni principio
civile del diritto: La Commissione (come il pubblico ministero e il
giudice istruttore) opera nel più assoluto segreto. Il difensore non
è ammesso prima del rinvio a giudizio ed è, ovviamente, uno solo. Durante
l'istruttoria e anche dopo ogni istanza dev'essere presentata personalmente
dall'accusato o dai suoi familiari. I colloqui sono qualcosa di assolutamente
eccezionale, la libertà provvisoria è vietata (eppure certi reati sono
anche minimi). purtroppo è da rilevare che alcune di queste norme derivano
dal codice penale militare del 1869 e furono ripetute nel codice penale
militare del 1941. Le istruttorie erano molto sommarie e in genere consistenti
nella raccolta e coordianmento delle informazioni provenienti dall'OVRA
(organizzazione volontaria repressione antifascismo). per converso molto
analitico l'interrogatorio istrutrio dell'imputato, le cui dichiarazioni
vengono subito e attentamente controllate e che - come ha scritto Ernesto
Rossi dopo la sua persoanle esperienza, nel saggio intitolato "La pupilla
del duce", pubblicsto a Parma nel 1956, - diventa veramente il vero
centro del giudizio penale. Si cerca di scoprirne i processi psicologici,
i precedenti sociali e morali.
Per connessione, vorrei adesso fare qualche breve rilievo sull'attività
degli avvocati difensori, che - come già detto - erano ammessi solo
nella fase del giudizio. In genere, non erano fascisti, in ogni caso
mai militanti. Anzi, nel 1928, fu vietato agli avvocati iscritti al
P.N.F. di accettare difese di fiducia davanti al Tribunale speciale.
é difficile darne un giudizio complessivo, data la diversità della loro
provenienza e del loro temperamento. Forse vi fu qualcuno tra di loro
dal ruolo dubbio, ma non mette conto di parlarne, non v'è giudicato,
se non disciplinare e postbellico.
Per lo più l'andare a difendere al Tribunale speciale era una prova
di coraggio perchè qualche cosa contro l'accusa era pur normale che
si dicesse, che il suo fondamento si mettesse in dubbio, che si parlasse
in favore del proprio difeso. Una volta - avevo sedici anni - sentii,
in casa, avanzare molte perplessità sulle prime parole del difensore
di Michele Schirru, che erano state: "L'ala della morte è sceesa in
quest'aula dopo la requisitoria del pubblico ministero". A qualcunoi
sembrava che fosse stato un cedere le armi priam di combattere. Non
mi pare che questo giudizio fosse giusto, ogni difensore sceglie le
posizioni iniziali e finali, oltre che quelle centrali, della propria
arringa. D'altra parte è noto che i presidenti del Tribunalr speciale
(Cristini, Tringali, Casanuova, che lo presiedettero più a lungo; il
secondo presiedette per qualche tempo anche quello ricostruito nel dicembre
1943 dalla Repubblica di Salò) desideravano che le arringhe durassero
qualche tempo, all'incirca una mezz'ora, per dare l'impressione di una
difesa effettiva.
L'arbitrio presidenziale, anche in questo campo, espressamente conferitogli
dalla legge istitutiva sotto il nome di "potere discrezionale" era vastissimo.
Poteva impedire agli avvocati anche, negli atti preliminari al giudizio,
di prendere visione dei documenti o cose sequestrate "dalla cui conoscenza
possa derivare pubblico nocumento". E gli stessi avvocati non militari
potevano, su richiesta del pubblico ministero, essere esclusi dal difendere,
per analoghi motivi, "nel pubblico interesse". Le nobili figure di difensori
degli imputati nelle sedute processuali Ho personalmente conosciuto
più d'uno di quei difensori: annibale Angelucci, avvocato nella prima
udienza; Manassero, cultore del diritto penale militare di cui dirò;
Ottorino Petroni, nobilissiam figura di repubblicano che fu difensore
prima del generale Luigi Capello e poi di sandro Pertini.
Ho parlato di coraggio. effettivamente ce ne voleva, di fisico e di
morale. Aristide Manassero fu scelto come difensore d'ufficio di michele
Della Maggiora, un giovane comunista lucchese, che aveva uccciso due
fascisti e che - così si tramanda - Mussolini aveva ordianto a Cristini
di condannare a morte per strage, per "dare un esempio".
Fu infatti la prima condanna a morte pronunciata dal Tribunale Speciale
(trasferitosi a Lucca, come la legge prevedeva) e seguita da una fucilazione
del condannato. Il prof. Manassero, che aveva discusso magistralmente
la causa in punto di diritto (si trattava di negare la strage in presnza
di un duplice omicidio) fu a sua volta minacciato di morte dalla folla
e riuscì a salvarsi da lucca tornando a Roma scortato dala polizia.
Ernesto rossi racconta che, quando fu nominato suo difensore d'ufficio,
andò dal generale Cristini per essere dispensato e gli disse: "io faccio
l'avvocato e non l'impiegato di un'agenzia di pompe funebri (nominò
una specifica agenzia). Perchè si sceglie me quando si vuole condananre
a morte qualcuno?". E Rossi commenta. "Come è noto, Mussolini rinunciò
poi alla mia fucilazione". Manassero fu poi anche tra i difensori di
coimputati di Pertini, che lo ricorda affettuosamente. Avvocati che
dovettero rinunciare alla difesa furono Romualdi nel caso Capello, nello
stesso caso l'avvocato Giuseppe Albano.
Romualdi aveva difeso Cesare Rossi, capo ufficio stampa di Mussolini,
imputato per il suo "memoriale" sul delitto Matteotti, dopo la sua fuga
in Svizzera (venne prelevato con la forza a Campione). Vi dovettero
essere anche altre rinunce. Chi riuscì sempre a difendere fu Ottorino
Petroni, difensore - come ho detto - prima del generale Capello e poi
di Sandro Pertini. Pertini ricorda i solidali colloqui con lui in carcere,
quando Petroni gli disse "se non vi fossero guardie l'abbraccerei".
E la bellissima difesa, conforma ai suoi desideri, che gli aveva detto
per la conclusione di rimettersi al Tribunale ma non alla sua clemenza.
Vi è tutto Pertini, pare di sentirlo.
Qualche volta gli imputati si difesero, sia pure per iscritto, da sè.
Abbiamo detto che la legge del 1926 aveva previsto una possibile revisione
delle sentenze di condanna, al posto delle negate impugnazioni. le richieste
revisioni non furono peraltro mai accolte.
Con un vigoroso ricorso al Tribunale speciale - Commissione di revisione,
Umberto Terracini denunciò la mancata motivazione delle decisioni di
revisione, e comunque la mancata comunicazione di questa al condannto,
ove motivazione vi fosse
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