Gli SPECIALI          Roma, 25 novembre 1996


Convegno sul "70° anniversario delle leggi eccezionali fasciste"

Relazione di VASSALLI


Signor Presidente della Repubblica,
voglia acconsentire anche a me, come ultimo dei relatori di questa mattinata di aggiungere il mio benvenuto in questa sala quasi contigua, come accennava il presidente Bufalini a quella dove si svolsero per sedici anni giudizi, se così dobbiamo chiamarli, del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, e dove rifulse, forse ignoto ai più, il coraggio sereno di tanti uomini amanti della libertà che tennero alto, durante il processo e poi nei molti anni di carcere, il nome della Patria.
La celebrazione si svolge il giorno stesso dell'entrata in vigore della legge istitutiva, settant'anni dopo.
Pietro Amendola, carissimo amico, vi teneva particolarmente a che la cerimonia si svolgesse in questo giorno e, organizzando le cose fino da prima dell'estate, vi è è riuscito, e vi è riuscito anche con la Sua presenza, signor Presidente.
Io mi soffermerò solamente su alcuni elementi, in modo alieno da ogni retorica, anche perché vi sono stati interventi molto qualificati questa mattina. Il Tribunale speciale, nella storia dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano, presenta forti elementi di rottura, ma anche, in minor misura, qualche elemento di continuità. Quest'ultima nel senso che esso riuscì ad inserirsi nell'ordinamento giudiziario preesistente, assorbendo a poco a poco, nel corso degli anni i compiti di tribunali preesistenti, basti pensare nel 1941 a tutta la competenza dei tribunali militari, salvo per i reati commessi in zona di operazione.
Soprattutto nel senso che dopo occorsero all'Italia, sia pure dopo la sua soppressione, intervenuta il 29 luglio 1943, occorsero, dopo il 1944, speciali procedure devolute alle corti ordinarie e quelle procedure continuarono ad aver vigore dopo l'Italia repubblicana. Gli elementi di rottura furono però prevalenti, in linea con quel carattere rivoluzionario che il guardasigilli Alfredo Rocco assegnava al nuovo ordinamento instauratosi negli anni 1925-26 e in corrispondenza con una realtà assai dura. Innanzitutto vi fu rottura, come è noto, sul piano della costituzionalità. Mi limito a ricordare, lo ha già fatto la dottoressa Paciotti, l'art. 71 dello Statuto albertino sul piano della Costituzione formale e l'art. 500 del Codice Finocchiaro, aprile del 1913, sul piano della Costituzione materiale. L'art. 71 dello Statuto albertino del '48, nostra Costituzione dell'epoca, anche se non Costituzione rigida, stabiliva che "niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali e non potranno perciò essere creati tribunali e commissioni straordinari". La costituzionalità del nuovo tribunale fu contestata da pochi coraggiosi parlamentari al momento della discussione del disegno del legge, alla Camera come al Senato.
Mi sembra doveroso ricordarne i nomi: per il Senato: Vollemborg, Campello, Damassia, Bergamini e Francesco Ruffini, ma soprattutto l'insigne penalista Alessandro Stoppato; mentre, prima, alla Camera avevano votato contro il nuovo tribunale dodici deputati dell'opposizione, mentre altri ventisette si erano allontanati dall'aula. I dodici erano Pivano, Poggi, Scotti, Viola, Fazio, Gasparotto, Dusotto, Danza di Trabia, Pasqualino Vassallo, Bavaro e Soleri. Gasparotto, all'approvazione della legge, si dimise anche da vicepresidente della Camera. L'on. Scotti, del partito dei Contadini e già aventiniano, fu picchiato, insultato e cacciato dai deputati fascisti fuori di Montecitorio. Aveva infatti in un primo tempo detto che avrebbe votato a favore. Altri episodi del genere accaddero, sempre alla Camera, perché quando si avvicinarono degli aventiniani come Alessandro Bocconi e come Costantino Lazzari (socialista massimalista e primo socialista unitario), furono riconosciuti e selvaggiamente picchiati. Volevano recarsi ad assistere alla seduta dalla tribuna del pubblico e della stampa perché erano appunto aventiniani. Forse è opportuno ricordare che mancavano dall'aula della Camera tutti i deputati aventiniani e i deputati comunisti che erano stati dichiarati decaduti nello stesso giorno.
La straordinarietà del Tribunale speciale fu mascherata dai proponenti e dagli intervenuti a favore, appunto, con l'aggettivo "speciale". Ma la sua straordinarietà era in re ipsa, se si pensa che all'origine la sua durata fu stabilita sempre nella legge del 25 novembre 1926 in cinque anni. L'aporia fu poi sanata con le prologhe quinquennali che ne prolungarono l'esistenza e il funzionamento, tra l'altro allargandone progressivamente la competenza, fino alla caduta del regime. Ricordo, in connessione con il tema della costituzionalità, due elementi ulteriori di rottura col passato: immediata entrata in funzione anche per i reati per cui già erano in corso procedimento ordinari (per esempio Corti d'Assise, tribunali ordinari, tribunali militari) "con devoluzione - queste sono le parole dell'art. 7 comma ultimo della legge - nello stato in cui si trovano alla cognizione del Tribunale speciale", e soprattutto l'esclusione di ogni ricorso o altro mezzo di impugnazione, sancita nel penultimo capoverso di detto art. 7.
Era prevista come è noto soltanto una revisione, la quale, per altro, non riuscì mai ad avere luogo in alcun caso, anzi ricordo occasionalmente una memoria redatta personalmente da Umberto Terracini per sostenere l'illegittimità della mancanza assoluta di motivazione nel rigetto della istanza di revisione da lui proposta.
Questa esclusione, a cominciare appunto dal ricorso per Cassazione e di ogni impugnazione, si poneva anche contro l'art. 500 del Codice di procedura penale 1913, che ben può dirsi appartenesse alla cosiddetta Costituzione materiale del Paese in quanto esprimente un principio di alta civiltà. L'art. 151 della nostra Costituzione del 1948, nel sancire la ricorribilità in Cassazione di ogni provvedimento giurisdizionale ordinario speciale per violazione di legge, ha certamente tenuto conto anche di quei foschi e inammissibili precedenti. Sul piano poi della tradizione giuridica furono altrettanto gravi. Vi fu l'introduzione della pena di morte che comparve in Italia nei primi articoli, da 1 a 6, nella legge del 25 novembre 1926. Proprio per i delitti contro lo Stato ivi indicati i previsti tra cui l'attentato al re e al capo del Governo.
Il primo era previsto già nel codice Zanardelli e nei codici precedenti ma non con quella pena.
Il secondo era stato introdotto, combinazione delle date, proprio con una legge del 25 novembre 1925 in cui si parificava l'attentato al capo del Governo, al re, alla regina e al principe ereditario, ma sempre naturalmente con le pene più gravi fino all'ergastolo di quella che fu poi sancita un anno dopo. E certamente questa si può chiamare una grave rottura della nostra tradizione giuridica se si pensa che la pena di morte è da noi scomparsa da trentasette anni e in Toscana non esisteva più dal 1859. L'applicazione di essa cominciò nel 1928 con l'udienza tenuta a Lucca dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato nei confronti del comunista Michele della Maggiora e fu eseguita a Lucca dove appunto si era trasferito il tribunale.
E' un processo famoso questo perché fu fatta contestare in tutti modi, per ordine pare di Mussolini al presidente Cristini di allora, la imputazione di strage che portava alla pena di morte mentre l'imputato era colpevole di un duplice omicidio. E molto discusse anche la difesa su questa posizione giuridica.
E poi fino al 1943 la pena di morte ebbe esecuzione in altri trenta casi su sentenza del Tribunale speciale, compresi i tre attentatori al duce: Bovone, Sbardellotto e Schirru, volendo indicare con nome di attentato quelli che non erano che atti preparatori o addirittura semplici intenzioni, sia pure dichiarate come nel caso Schirru. E' però da ricordare che l'introduzione della pena di morte avvenne in un tragico contesto e con contenuti particolarmente crudi. Tutti ricordano che nel '26, dopo il caso Zamboni e Capello dell'anno precedente, erano avvenuti tre attentati a Mussolini: quello dell'inglese ritenuta poi inferma di mente. Violet Gibson, il 9 aprile a Roma, l'attentato dell'anarchico Gino Lucchetti il 9 settembre in Roma e il presunto attentato di Aneto Zamponi, barbaramente ucciso nella calca a Bologna il 31 ottobre. Come ho detto, l'attentato al capo del Governo era già stato introdotto con legge 24 dicembre 1925, m con la pena dell'ergastolo. Dopo il 31 ottobre si scatenò la campagna per la pena di morte. Il 31 ottobre 1926 in Bologna vi era stato l'immediato linciaggio del quindicenne Anteo Zamboni, tutt'altro che individuato come sicuro autore dello sparo contro l'on. Mussolini. La reazione si scatenò in modo organico e determinato: non solo rappresaglie, incendi, devastazioni d'ogni specie contro antifascisti, loro case e loro giornali.
Sin dal 5 novembre 1926 i ministri dell'Interno e della Giustizia presentarono una serie di proposte preventive e repressive e già il 9 novembre la Camera dei Deputati era convocata in seduta straordinaria per l'approvazione del disegno di legge denominato "Provvedimenti per la difesa dello Stato". Proclamata previamente la decadenza di tutti i deputati dell'opposizione (i 123 aventiniani e i deputati comunisti), e una volta passatisi all'esame del disegno di legge, il relatore Manaresi, tra le altre considerazioni a favore della introduzione della pena di morte, cita espressamente i quattro attentati subiti dal duce e considera che "le folle che in Bologna, il 31 ottobre, fecero giustizia sommaria del delinquente che aveva osato alzare la mano armata contro la sacra persona del Duce, hanno espresso la volontà decisiva della Nazione, hanno percorso l'opera dei legislatori e dei giudici, hanno additato, tra il consenso di tutto il popolo, alla nostra assemblea la via da seguire". Il linciaggio viene additato alla Camera come salutare passaggio verso la pena capitale. Anzi questa viene esaltata come linciaggio.
Fosco e sanguinario è dunque il ritorno alla pena di morte, come fosca è la nascita, coeva del Tribunale Speciale. Altre rotture della tradizione giuridica liberale e al tempo stesso rovesciamento del politico in vigore, furono l'incriminazione della partecipazione ad associazioni politiche non in linea con gli orientamenti del partito dominante, che diviene partito unico. Questo ci porta ad un contesto ordinamentale più ampio, iniziato nel 1925 dopo il discorso del 3 gennaio, che vuol segnare la fine del periodo di turbamneto ed incertezze seguito all'assassinio del deputato socialista unitario Giacomo Matteotti, avvenuto il 10 giugno 1924. A proposito del contesto legislativo nel quale fu intrododtto il Tribunale Speciale ho parlato dell'introduzione di nuove figure criminose, di gravi aumenti di pena con largo ricorso all'ergastolo e dell'introduzione della pena di morte.
Ma il contesto è ben più vasto, anche se le tappe , tra il 1925 eil 1926, furono ben rapide. Tralasciamo il rinnovamenrto delle fonti del diritto, che è una specie di nuova costituzione, non del tutto priva di pregi, importante per i decreti- legge e i regolamenti. Tralasciamo la Carta del Lavoro, e simili caratteristiche del nuovo sistema giuridico generale creato dalo fascismo dopo l'assicurazione della definitiva presa del potere in Italia (3 gennaio 1925). Mi riferisco invece ai provvedimanti preventivi e repressivi, a quelli più specificatamente diretti a privare le opposizioni vere o presunte, collettive o individuali, di ogni libertà. La legge 25 novembre n. 2029 (un altro 25 novembre!) stabilì per tutte le associazioni l'obbligo di comunicazione degli elenchi dei propri iscritti e delle cariche sociali e di ogni notizia circa la loro organizzazione ed attività, dando facoltà di scioglimento ai prefetti. Chiara soppressione del diritto di associazione politica per atto amministrativo e preludio di quanto avverrà con il nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza dell'anno seguente, che scioglierà formalamente i partiti politici diversi dal P.N.F.
Segue, fondamentale nella triste istoria, la legge del 31 gwnnaio 1926, n. 10, che commina la perdita della cittadinanaza, il sequestro e la confisca dei beni nei confronti degliu esuli, cioè di quanti commetatno all'estero un fatto diretto a turbare l'ordine pubblico nel regno o da cui possa derivare danno agli interessi dell'italia o diminuzione del buon nome o del prestigio dell'Italia, anche se il fatto non costituisce reato". Anche qui un provvedimanto amministrativo, fonadato sulla natura non necessariamente penale del fatto, ma con conseguenze gravi quanto una pena in senso strettoe , in caso di sequestri o confisce per famiglie di esuli poveri rimasti in italia, più di una pena. Ricomincia così quella vecchia e barbarica strada, ben conosciuta, propria dei regimi reazionari, secodo cui si sostituiscono sanzioni amministrative, caraterizzate da latitudine e vaghezza di presupposti e da discrezionalità di applicazione, a provvedimenti penali, di competenza della magistratura. Ma quando si creerà, subito dopo, il Tribunale Speciale, e si pretenderà di riconoscergli sostanza e struttura giurisdizionali, non vi sarà più bisogno neanche di queste "truffe delle etichette" e i fatti non costituenti reato diventeranno tutti reati. La legge 2008 del 25 novembre 1926 crea nuove figure di reato Ed infatti la legge n. 2008 del 25 novembre 1926 non solo istituirà il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, ma creerà nei primi sei articoli nuove figure di reati prima sconosciute, e stabilirà per talune di queste come peraltre, la pena capitale. Nè infine può essere dimenticato che proprio nel 1926, e proprio il giorno prima della presentazione del disegno di legge sul tribunale Speciale alla Camera fu varato il nuovo testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza 8 che precede di cinque anni quello del 1931tuttora in gran parte vigente), che introduce il confino di polizia per gli avversari del regime, offre il quadro per lo scioglimento dei partiti politici diversi da l Partito nazionale fascista, delle associazioni e delle organizzazioni che non siano riconducibilki al fascismo.
Cominciano, nel novembre del 1926, non solo i processi davanti al Tribunale Speciale, ma le assegnazioni al confino di polizia, prevalentemente nelle isole. Anche il confino durerà diciassette anni. Ma torniamo al Tribunale speciale sempre con un taglio giuridico. Esso fu manifestamente il contrario di un tribunale e cioè di un giudice, se attributo del giudice si ritiene essere l'imparzialità. Il carattere di organo di parte risulta anzitutto dalla sua composizione. I giudici erano sette, di cui uno senza voto, appartenete alla giustizia militare (unico a vestire in udienza la toga).Il presidente poteva essere un generale dell'esercito, della milizia, dell'aeronautica o un ammiraglio. Solo il primo anno, fino alla morte del gen. Sanna, e poi con il gen. Freri fu dell'esercito; poi sino alla fine sempre un generale delle "Milizia volontaria sicurezza nazionale". Gli altri cinque giudici dovevano essere tutti consoli (e cioè colonnelli o tenenti colonnelli) della milizia (ovviamente sedevano tutti in divisa).Più organo di parte di questo sarebbe difficile immaginare. Del resto Mussolini aveva detto in Senato, al momento della conclusione della discussione della legge, intendendo con ciò rivendicare l'imparzialità del tribunale (e sembra perfino impossibile): "Esso sarà composto da persone scelte da me e assolutamente e per ogni verso insospettabili!".
Il giuramento del presidente e dei giudici era di "obbedire agli ordini del Duce senza discuterli e di servire la causa della rivoluzione fascista con tutte le mie forze e se necessario con il mio sangue". In fondo, se si pensa alle circostanze da cui il Tribunale nacque, e cioè gli attentati al Duce del 1925 e del 1926, esso fu sin dall'origine un tribunale costituito dalla persona offesa dai reati di cui si sarebbe dovuto giudicare. Nella sentenza di morte pronunciata contro Michele Schirru il 2 maggio 1931 si legge testualmente "Chi attenta alla vita del Duce attenta alla grandezza dell'Italia, attenta all'umanità, perchè il Duce appartiene all'umanità". Tra l'altro - come è noto - Schirru non aveva neanche attentato, ma aveva - forse -.pensato di attentare. Ricordo che l'Osservatore Romano del 1° giugno 1931 comunicava in breve la notizia ai propri lettori che era stato condannato a morte e fucilato Michele Schirru, ritenuto colpevole di aver avuto l'intenzione di uccidere il capo del governo". La polemica, anche se sottintesa, era più che evidente.
Per i giudici vi furono poi modifiche sin dal 1926, nel senso che fu chiesta la laurea in legge, e nel 1936 nel senso che potettero essere giudici anche i consoli generali della Milizia, grado corrispondente a quello di generale di brigata nell'Esercito. Anche per la provenienza del giudice relatore (sempre senza voto) vi fu un ripensamento.
Si prevedette nello stesso anno 1926, che esso potesse provenire da ufficiali dell'esercito, marina o aeronautica laureati in legge, da amgistrati dell'ordine giudiziario ordinario, militare o amministartivo, da professori universitari di diritto, da avvocati erariali. Anche per la provenienza del pubblico ministaero vi furono nel corso degli anni varie modificazioni. Priam il regio avvocato militare, con i suoi sostitutit, poi, sin dal marzo 1928un procuratore generale apposito, scelto tra generali, magistrati, professori, avvocati erariali, con uno o più sostituti. Lo stesso per il giudice istruttore. Quanto alla commissione istruttoria, essa ebbe composizione analoga al Collegio giudicante: presidente e vicepresidente generali delle tre Armi o della Milizia, giudici consoli o seniori (cioè maggiori) della milizia dotati della laurea in legge. Nota Longhitano -autore di una buon libro sul Tribunale Speciale, pubblicato nei Quaderni dell'ANPPIA nel 1995 - che attraverso le continue modifiche della composizione di detti organi si colgono le due esigenze del legislatore: da un lato dare al Tribunale speciale una fisionomia ben precisa, ponendosi fuori dalla giurisdizione sia ordinaria che militare; dall'altro, ceracr di coinvolgere nella gestione dei processi politici il maggior numero di categorie, per assorbirle e legarle nella realizzazione delle finalità del regime.
L'accenno alla Commissione istruttoria ci porta a ricordare un'altra carattteristica del Tribunale Speciale, contratria ad ogni principio civile del diritto: La Commissione (come il pubblico ministero e il giudice istruttore) opera nel più assoluto segreto. Il difensore non è ammesso prima del rinvio a giudizio ed è, ovviamente, uno solo. Durante l'istruttoria e anche dopo ogni istanza dev'essere presentata personalmente dall'accusato o dai suoi familiari. I colloqui sono qualcosa di assolutamente eccezionale, la libertà provvisoria è vietata (eppure certi reati sono anche minimi). purtroppo è da rilevare che alcune di queste norme derivano dal codice penale militare del 1869 e furono ripetute nel codice penale militare del 1941. Le istruttorie erano molto sommarie e in genere consistenti nella raccolta e coordianmento delle informazioni provenienti dall'OVRA (organizzazione volontaria repressione antifascismo). per converso molto analitico l'interrogatorio istrutrio dell'imputato, le cui dichiarazioni vengono subito e attentamente controllate e che - come ha scritto Ernesto Rossi dopo la sua persoanle esperienza, nel saggio intitolato "La pupilla del duce", pubblicsto a Parma nel 1956, - diventa veramente il vero centro del giudizio penale. Si cerca di scoprirne i processi psicologici, i precedenti sociali e morali.
Per connessione, vorrei adesso fare qualche breve rilievo sull'attività degli avvocati difensori, che - come già detto - erano ammessi solo nella fase del giudizio. In genere, non erano fascisti, in ogni caso mai militanti. Anzi, nel 1928, fu vietato agli avvocati iscritti al P.N.F. di accettare difese di fiducia davanti al Tribunale speciale. é difficile darne un giudizio complessivo, data la diversità della loro provenienza e del loro temperamento. Forse vi fu qualcuno tra di loro dal ruolo dubbio, ma non mette conto di parlarne, non v'è giudicato, se non disciplinare e postbellico.
Per lo più l'andare a difendere al Tribunale speciale era una prova di coraggio perchè qualche cosa contro l'accusa era pur normale che si dicesse, che il suo fondamento si mettesse in dubbio, che si parlasse in favore del proprio difeso. Una volta - avevo sedici anni - sentii, in casa, avanzare molte perplessità sulle prime parole del difensore di Michele Schirru, che erano state: "L'ala della morte è sceesa in quest'aula dopo la requisitoria del pubblico ministero". A qualcunoi sembrava che fosse stato un cedere le armi priam di combattere. Non mi pare che questo giudizio fosse giusto, ogni difensore sceglie le posizioni iniziali e finali, oltre che quelle centrali, della propria arringa. D'altra parte è noto che i presidenti del Tribunalr speciale (Cristini, Tringali, Casanuova, che lo presiedettero più a lungo; il secondo presiedette per qualche tempo anche quello ricostruito nel dicembre 1943 dalla Repubblica di Salò) desideravano che le arringhe durassero qualche tempo, all'incirca una mezz'ora, per dare l'impressione di una difesa effettiva.
L'arbitrio presidenziale, anche in questo campo, espressamente conferitogli dalla legge istitutiva sotto il nome di "potere discrezionale" era vastissimo. Poteva impedire agli avvocati anche, negli atti preliminari al giudizio, di prendere visione dei documenti o cose sequestrate "dalla cui conoscenza possa derivare pubblico nocumento". E gli stessi avvocati non militari potevano, su richiesta del pubblico ministero, essere esclusi dal difendere, per analoghi motivi, "nel pubblico interesse". Le nobili figure di difensori degli imputati nelle sedute processuali Ho personalmente conosciuto più d'uno di quei difensori: annibale Angelucci, avvocato nella prima udienza; Manassero, cultore del diritto penale militare di cui dirò; Ottorino Petroni, nobilissiam figura di repubblicano che fu difensore prima del generale Luigi Capello e poi di sandro Pertini.
Ho parlato di coraggio. effettivamente ce ne voleva, di fisico e di morale. Aristide Manassero fu scelto come difensore d'ufficio di michele Della Maggiora, un giovane comunista lucchese, che aveva uccciso due fascisti e che - così si tramanda - Mussolini aveva ordianto a Cristini di condannare a morte per strage, per "dare un esempio".
Fu infatti la prima condanna a morte pronunciata dal Tribunale Speciale (trasferitosi a Lucca, come la legge prevedeva) e seguita da una fucilazione del condannato. Il prof. Manassero, che aveva discusso magistralmente la causa in punto di diritto (si trattava di negare la strage in presnza di un duplice omicidio) fu a sua volta minacciato di morte dalla folla e riuscì a salvarsi da lucca tornando a Roma scortato dala polizia. Ernesto rossi racconta che, quando fu nominato suo difensore d'ufficio, andò dal generale Cristini per essere dispensato e gli disse: "io faccio l'avvocato e non l'impiegato di un'agenzia di pompe funebri (nominò una specifica agenzia). Perchè si sceglie me quando si vuole condananre a morte qualcuno?". E Rossi commenta. "Come è noto, Mussolini rinunciò poi alla mia fucilazione". Manassero fu poi anche tra i difensori di coimputati di Pertini, che lo ricorda affettuosamente. Avvocati che dovettero rinunciare alla difesa furono Romualdi nel caso Capello, nello stesso caso l'avvocato Giuseppe Albano.
Romualdi aveva difeso Cesare Rossi, capo ufficio stampa di Mussolini, imputato per il suo "memoriale" sul delitto Matteotti, dopo la sua fuga in Svizzera (venne prelevato con la forza a Campione). Vi dovettero essere anche altre rinunce. Chi riuscì sempre a difendere fu Ottorino Petroni, difensore - come ho detto - prima del generale Capello e poi di Sandro Pertini. Pertini ricorda i solidali colloqui con lui in carcere, quando Petroni gli disse "se non vi fossero guardie l'abbraccerei". E la bellissima difesa, conforma ai suoi desideri, che gli aveva detto per la conclusione di rimettersi al Tribunale ma non alla sua clemenza.
Vi è tutto Pertini, pare di sentirlo.
Qualche volta gli imputati si difesero, sia pure per iscritto, da sè. Abbiamo detto che la legge del 1926 aveva previsto una possibile revisione delle sentenze di condanna, al posto delle negate impugnazioni. le richieste revisioni non furono peraltro mai accolte.
Con un vigoroso ricorso al Tribunale speciale - Commissione di revisione, Umberto Terracini denunciò la mancata motivazione delle decisioni di revisione, e comunque la mancata comunicazione di questa al condannto, ove motivazione vi fosse