intervento
di Elena Paciotti
Sono onorata di prendere la parola davanti a voi in questa solenne occasione
in cui si ricordano vicende del nostro Paese e della nostra storia recente,
per un verso tragiche e vergognose, ma per altro verso nobilissime e
degne del nostro omaggio.
In un recentissimo libro, Il secolo breve, che è il nostro secolo,
lo storico Hobsbawm ricorda che il 28 giugno del '92 il Presidente francese
Mitterand fece un'improvvisa e inattesa comparsa a Sarajevo per ricordare
all'opinione pubblica la gravità della crisi bosniaca, e in effetti
la presenza di un anziano statista che sfidava il fuoco delle artiglierie
fu un evento degno di nota.
Ma quasi nessuno si accorse che la data della visita era stata scelta
perché era l'anniversario dell'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando
che condusse nel giro di qualche settimana allo scoppio della prima
guerra mondiale. "La memoria storica non era più viva", dice Hobsbawm.
Eppure nel 1989 tutti i governi e soprattutto i ministeri degli Esteri
avrebbero tratto grande beneficio da un seminario di storia sugli accordi
di pace successivi alla prima guerra mondiale, accordi che la maggior
parte di loro dimostrava di aver dimenticato. Ecco, la memoria storica
è importante, e io credo che anche chi voglia occuparsi di giustizia,
di sistemi, di ordinamenti giudiziari oggi in Italia farebbe bene a
riflettere sulle vicende del Tribunale speciale fascista.
Questo è certamente un punto di vista molto particolare, limitato per
così dire dalla mia esperienza professionale, perché ovviamente ben
più ampie sono le riflessioni di ordine generale, di ordine storico-politico
che sono suggerite dalle memorie di quelle vicende, e, direi prima di
tutto, dalla memoria di migliaia di persone: furono 4596 i condannati
del Tribunale speciale, molti dai nomi oscuri, operai, artigiani, originari
di diverse regioni del nostro Paese che con il loro coraggioso comportamento
davanti agli arroganti militari che usurpavano il titolo di giudici
hanno riscattato il titolo d'Italia, allora compromesso dalla sua classe
dirigente, dall'indifferenza dei più.
Ma non furono soltanto oscuri militanti di una fede coraggiosamente
proclamata a subire feroci condanne e odiosi maltrattamenti. Furono
fra di loro i più bei nomi dell'antifascismo italiano, destinati per
fortuna in gran parte a vedere il crollo della dittatura e l'affermarsi
della democrazia. Voi tutti li conoscete bene, ma per me è stata un'emozione
leggere, nel volume pubblicato a cura dell'Anppia: Aula IV. Tutti i
processi del Tribunale speciale fascista, i nomi di condannati oggi
ancora illustri. Ho letto che già a un anno solo dall'inizio dell'attività
del Tribunale speciale, nel '28, fu condannato, a cinque anni e sei
mesi di carcere per propaganda comunista, Velio Spano; e nel cosiddetto
processone ai membri del Comitato centrale del Pcd'I furono condannati
a ventidue anni e nove mesi Umberto Terracini; a vent'anni e quattro
mesi Antonio Gramsci e Mauro Scoccimarro; e nello stesso anno anche
Giancarlo Pajetta, subì, ad appena diciassette anni, la sua prima condanna
a due anni di carcere, (altra ben più dura a ventun'anni seguì poi);
e nell'anno seguente tocca a Sandro Pertini essere condannato per attività
sovversiva a dieci anni e nove mesi; e nel 1930, l'anno delle quattro
condanne a morte mediante fucilazione degli irredentisti triestini e
delle due condanne all'impiccagione di resistenti libici, è la volta
di Camilla Ravera, condannata a quindici anni e sei mesi per costituzione
del partito comunista, di Manlio Rossi Doria, di Emilio Sereni, condannati
a quindici anni per lo stesso delitto. Nel 1931 la produttività del
Tribunale speciale è impressionante: sono ben 519 i condannati per complessivi
2061 anni di carcere, oltre a una condanna a morte, quella dell'anarchico
Schirru, reo di aver avuto l'intenzione di uccidere Mussolini. Fra i
condannati a vent'anni di reclusione per attentato all'ordine costituzionale
troviamo Riccardo Bauer, Ernesto Rossi.
Nel '32 il Tribunale speciale pronuncia la condanna a morte di Domenico
Bovone, un industriale torinese accusato di attentati dinamitardi, e
dell'anarchico Angelo Sbardellotto, reo anch'egli di aver avuto l'intenzione
di uccidere Mussolini. Nello stesso anno Pietro Secchia viene condannato
a diciassette anni e nove mesi di carcere, anch'egli per costituzione
del partito comunista. E si potrebbe continuare a lungo, ricordando
la condanna, nel '34, di Leone Ginsburg, nel '36 di Vittorio Foa, Michele
Giua, Massimo Mila, nel '37 di Aligi Sassu e poi dal '41, fino alla
soppressione del Tribunale speciale, riprendono le condanne a morte
a carico soprattutto di partigiani della Venezia Giulia.
Ma che cosa può interessare oggi agli studiosi degli ordinamenti giuridici
di quest'organismo, che di giudiziario aveva soltanto l'apparenza, mancandogli
ciò che noi oggi consideriamo essenziale ad ogni giudizio e cioè la
libertà e la volontà di decidere secondo coscienza, attenendosi alle
risultanze processuali legalmente acquisite?
Certamente interessa rammentare le caratteristiche che ne fanno un inaccettabile
giudice "straordinario", e questa qualificazione è forze più appropriata
di quella consueta di giudice "speciale", perché allude non soltanto
alla specialità della materia trattata ma all'anomalia della composizione,
della durata, delle regole applicate, e queste caratteristiche del Tribunale
speciale sono puntualmente ricordate nel volume, anch'esso pubblicato
a cura dell'Anppia, di Claudio Longhitano: Il Tribunale di Mussolini,
perché era per l'appunto il tribunale di Mussolini. Era composto da,
come presidente, un generale delle forze armate, i cinque giudici erano
ufficiali di quella milizia volontaria per la sicurezza nazionale che
rappresentava una componente di partito nelle forze armate. Tutti scelti
direttamente da Mussolini, lo aveva egli stesso annunciato alle Camere:
"Fidatevi sarò io personalmente a scegliere questi giudici". Aveva questo
tribunale una procedura molto particolare: era vietata la libertà provvisoria;
era vietata qualsiasi impugnazione e la Corte di Cassazione ha sempre
ritenuto inammissibile qualsiasi ricorso contro le decisioni di questo
cosiddetto tribunale, ed era previsto l'immediato trasferimento dei
processi che già fossero pendenti davanti ai giudici ordinari a questo
speciale organo.
Era un organo certamente incostituzionale. L'art. 71 dello Statuto albertino
vietava la costituzione di tribunali straordinari e, contemporaneamente
alla istituzione di questo tribunale, furono stabiliti nuovi delitti
contro la sicurezza dello Stato che reprimevano il dissenso politico
e anche il mero concerto, accordo e intenzione di opporsi, e, insieme,
viene reintrodotta la pena di morte. L'odiosità e l'illegalità di queste
caratteristiche è stata giustificata, come è noto, da Alfredo Rocco
con lo stato di necessità in cui si trovava lo Stato fascista: difendersi
dai pericoli derivanti dall'attività degli oppositori politici. Questa
tesi merita forse che se ne tragga occasione di rinnovata fiducia nelle
nostre istituzioni, troppo spesso denigrate da critiche ingenerose,
ricordando come dalla pur grave minaccia dell'eversione terroristica,
che tante vittime è costata al Paese, si è saputo reagire senza strappi
alla legalità costituzionale e affidando alla magistratura ordinaria,
pur direttamente colpita dai terroristi, la repressione dei loro delitti
secondo ordinarie procedure legali. Furono adottate bensì leggi più
severe e anche discusse, ma la loro approvazione e la loro applicazione
restò nei binari di quelle regole costituzionali volute da coloro che
usciti dall'esperienza della dittatura fascista mai avrebbero accettato
di vederne rivivere, anche se per difendere la democrazia, qualcuno
dei suoi metodi.
E questo resta un motivo di merito del nostro Paese e della nostra magistratura.
Ma il profilo che a me interessa di più ricordare è quello dei motivi
per i quali la magistratura ordinaria risultasse così inaffidabile agli
occhi del regime fascista da non poter consentire che l'applicazione
delle nuove dure leggi a difesa del regime restasse nelle sue mani.
Questo non dipendeva da particolari garanzie di indipendenza di cui
godesse allora la magistratura: nomine, trasferimenti, promozioni di
tutti i magistrati dipendevano dall'esecutivo e il pubblico ministero,
ordinato gerarchicamente, era tenuto a seguirne le direttive. In questo
contesto il pubblico ministero era certamente uno strumento docile nelle
mani del regime, ma non così la magistratura giudicante.
E' anche il ricordo di quell'ordinamento che ci rende oggi così gelosi
dell'indipendenza del pubblico ministero e della sua collocazione in
quell'ordine giudiziario, retto dal felice sistema di governo autonomo
voluto dai nostri costituenti è imitato e invidiato dai paesi a noi
vicini. Quella magistratura giudicante non era dunque pienamente affidabile
per il regime per ameno tre ordini di ragioni. La prima è una ragione
di ordine culturale: la formazione culturale di un ceto di giuristi
è effetto di un processo lungo e complesso, nel quale confluiscono concezioni
teoriche, tecnico-professionali che non possono essere buttate molto
rapidamente e quando un corpo di magistrati così formato resta sostanzialmente
immutato nel cambiamento del regime i suoi orientamenti culturali restano,
almeno in parte, legati alle concezioni di fondo in cui si sono formati;
e questo è accaduto anche nell'ultimo dopoguerra allorché si trovarono
ad amministrare giustizia nel vigore della Costituzione repubblicana
i magistrati che erano cresciuti, si erano formati, erano stati nominati
nel periodo fascista, e con qualche conseguenza non lieve in termini
di ritardo nell'adeguamento ai nuovi principi costituzionali della giurisprudenza
degli atteggiamenti, delle concezioni, dei comportamenti.
E' noto il caso del procuratore generale Massimo Pilotti che all'inaugurazione
dell'anno giudiziario omise di salutare il presidente della Repubblica
De Nicola volutamente, e questa continuità fisica è simboleggiata da
molte figure. Ricordo, per esempio, che negli anni '50 procuratore generale
di questa Corte di Cassazione, prima, e poi a lungo primo presidente
della Corte fu Ernesto Eula che era stato il primo e assai determinato
accusatore di Sandro Pertini davanti al Tribunale di Savona nel 1925.
Però anche in questo caso reputo un merito delle nostre istituzioni
di aver consentito piena indipendenza alla magistratura perché, se è
lecito, allorché si passa da una dittatura a un regime democratico,
procedere a un rinnovamento del personale a cui sono affidati delicati
incarichi pubblici (e questo per la verità non fu attuato pienamente
dalla nostra democrazia dopo la caduta del fascismo), però, una volta
che questo rinnovamento sia stato effettuato nei limiti in cui si ritenga
possibile e doveroso farlo, si deve poi rinunziare a pretendere di condizionare
direttamente ai propri orientamenti politici la giurisdizione, assicurando
comunque l'indipendenza dei magistrati e attendendo, con la pazienza
che deve essere propria della democrazia, che il rinnovamento culturale
segua al radicarsi e al diffondersi dei nuovi valori, dei nuovi principi.
E questo è ciò che è accaduto infatti negli anni successivi.
Ma all'epoca, tornando al 1926, quando fu istituito il Tribunale speciale,
i magistrati italiani erano in gran parte formati in epoca liberale,
talvolta con chiusure e limitazioni di classe, ma legati a regole e
principi giuridici che li rendevano non pienamente affidabili alle esigenze
del regime in tema di repressione di nuovi delitti politici, e ciò nonostante
che il fascismo avesse provveduto all'allontanamento dalla magistratura
degli elementi meno addomesticabili politicamente attraverso una vera
e propria epurazione, applicando anche ai magistrati la dispensa dal
servizio prevista per i funzionari che si pongono "in condizioni di
incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo". Nel
1926 vengono così allontanati 17 magistrati di ogni ordine e grado.
Una seconda ragione di inaffidabilità di quella magistratura sta nel
fatto che, mentre la magistratura inquirente, ordinata com'è gerarchicamente,
può agevolmente essere controllata dall'alto, questo è assai più difficile
per la magistratura giudicante. I molteplici collegi giudicanti, i giudici
singoli diffusi su tutto il territorio nazionale pronunsero le loro
decisioni a seguito di udienze pubbliche, nel contraddittorio tra le
parti, sulla base di norme scritte, con sentenze che una volta pubblicate
è impossibile modificare. E' difficile allora un controllo preventivo
costaste capillare ed è impossibile impedire materialmente a chi ne
abbia la volontà e il coraggio di decidere secondo coscienza, e, infatti,
nonostante direttive e richiami che vengono dall'alto, attraverso i
capi di Corte, i procuratori del re, vi sono stati, accanto a vergognosi
esempi di pronunzie ossequienti non alla legge ma agli interessi del
regime (come quella della Corte di Chieti, i cui componenti furono visti
stringere la mano agli assassini di Matteotti, poi condannati a pene
burla), anche esempi di fedeltà dei giudici al proprio ruolo e voglio
qui ricordare i giudici del tribunale di Napoli: Giuseppe Ricciulli,
Carlo Cagnassi, Francesco Carvelli, che, il 17 giugno 1937 (il regime
era assai consolidato), assolsero Sandro Pertini ingiustamente accusato
di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale per aver chiesto ragione
di ingiusti provvedimenti della direzione della Colonia di Ponza dove
era confinato. Ma l'esempio più clamoroso e degno di rispetto è forse
quello dei giudici della Sezione istruttoria, o Sezione d'accusa, della
Corte d'appello di Cagliari, chiamati a decidere sulla richiesta di
rinvio a giudizio per omicidio volontario di Emilio Lussu che, il 31
ottobre del 1926 (dopo l'attentato a Mussolini a Bologna addebitato
al sedicenne Anteo Zamboni, linciato sul posto), venne aggredito da
una ventina di fascisti nel suo studio di notte. Egli aveva avvertito
gli assalitori di essere armato e che si sarebbe difeso, ma l'assalto
proseguì e uno dei due assalitori che si era arrampicato sul balcone
viene colpito a morte da Lussu. Era un chiaro caso di legittima difesa,
ma il regime non poteva ammettere che la richiesta dell'accusa venisse
respinta. Intervenne personalmente nel Collegio il Presidente della
Corte d'Appello: non ottenne il rinvio a giudizio per omicidio volontario,
ma riuscì a evitare il proscioglimento.
La pronunzia di rinvio a giudizio per omicidio con la diminuente di
eccesso in legittima difesa fu però annullata dalla Corte di Cassazione
e dovette intervenire un nuovo Collegio.
La sera del 22 ottobre del 1927, di sabato, si riuniscono con urgenza
i nuovi consiglieri, decidono il proscioglimento e depositano immediatamente
la sentenza. Il lunedì mattina il proscioglimento per difesa legittima
sorprende le autorità come una bomba, ma è cosa fatta. Arcangelo Marras,
Decio Lobina, Antonio Giuseppe Manca Casu hanno fatto giustizia con
intelligenza e coraggio, anche se naturalmente Lussu non sarà scarcerato
ma inviato al confino di polizia a Lipari. La terza ragione della inaffidabilità
per il regime della magistratura sta nel fatto che vi era già da anni
operante in Italia l'Associazione dei magistrati.
L'associazionismo giudiziario in Italia ha una forte e radicata tradizione
che risale ai primi del Novecento. Nell'aprile del 1904 magistrati in
servizio nel distretto della Corte d'Appello di Trani sottoscrissero
un documento noto poi come il proclama di Trani, diretto al Capo del
Governo e al Ministro della Giustizia, con il quale si sollecitava una
riforma dell'ordinamento giudiziario. Il documento, che rappresentava
la prima iniziativa collettiva di magistrati, fu pubblicato con grande
risalto dal Corriere giudiziario, un settimanale di vita forense; in
breve tempo furono raccolte sul testo 350 adesioni da tutta Italia.
La risposta del Governo fu in una duplice direzione: sanzioni disciplinari
e concessioni di modesti aumenti di stipendio.
Ma un processo era ormai innescato, il Corriere giudiziario si fece
sostenitore attivo del movimento, ospitò numerosi contributi di magistrati
che ormai prospettavano l'esigenza di costituire un'organizzazione e
di indire un congresso. Il 13 giugno del 1909, a Milano, 44 magistrati,
raccogliendo gli spunti di questo dibattito, fondarono l'Associazione
Generale fra i Magistrati d'Italia. Nel settembre del 1911 i soci ammontavano
a più di 1700, per raggiungere nell'aprile del 14 il numero di 2067.
Allorché seppe della costituzione dell'Associazione, il Ministro guardasigilli
dell'epoca rilevò che era una cosa inammissibile perché presupponeva
che in un'assemblea potessero avere eguale diritto di parola e di voto
il Primo Presidente della Corte di Cassazione e l'ultimo uditore. E
dove sarebbero finite la disciplina e la gerarchia? Appunto, lo spirito
di indipendenza e la consapevolezza del proprio ruolo furono fortemente
potenziate dall'Associazione.
E quando il regime fascista introdusse per legge il divieto di libera
associazione per i dipendenti pubblici, i dirigenti dell'Associazione
Generale dei Magistrati d'Italia si rifiutarono di trasformare l'Associazione
in sindacato fascista, e l'Assemblea generale, tenuta il 21 dicembre
del 1925, deliberò lo scioglimento dell'Associazione. Nell'articolo
di fondo sull'ultimo numero della Magistratura, il 15 gennaio 1926,
dal titolo "l'Idea che non muore", che va attribuito al segretario generale
dell'epoca, Vincenzo Chieppa, si legge: "Forse con un po' più di comprensione,
come eufemisticamente suol dirsi, non ci sarebbe stato impossibile organizzarsi
una piccola vita senza gravi dilemmi e senza rischi, una piccola vita
soffusa di tepide aurette, al sicuro dalle intemperie e protetta dalla
nobiltà di qualche satrapia. La mezza fede non è il nostro forte, la
vita comoda è troppo semplice per spiriti semplici come i nostri. Ecco
perché abbiamo preferito morire". Con regio decreto 16 dicembre 1926
i più noti dirigenti dell'Associazione a cominciare dal segretario generale,
Vincenzo Chieppa, furono destituiti dalla magistratura. Alla caduta
del fascismo l'Associazione viene ricostituita e Vincenzo Chieppa, riassunto
in magistratura, ne fu uno dei dirigenti.
Nel dicembre del 1945 riprese le pubblicazioni il periodico La Magistratura,
tuttora è edito regolarmente dalla nostra Associazione, cui aderisce
oggi più del 90% dei magistrati italiani.
Questa Associazione io ho qui l'onore di rappresentare e a questa circostanza
è dovuto il privilegio di avere oggi potuto prendere la parola davanti
a voi, del ché sinceramente vi ringrazio.